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Vendite Giudiziarie

Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all'acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l'assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. In caso di vendita davanti al delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva. Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D'ASTA, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice emette contestualmente al decreto di trasferimento ordine di liberazione immediatamente esecutivo.

Prima di fare l'offerta leggere la perizia e l'ordinanza del Giudice o l'avviso di vendita.

COME PARTECIPARE

Per parteciapare all'asta leggere attentamente l'Avviso di Vendita 

Chi intende non far apparire il proprio nominativo potrà delegare un avvocato il quale parteciperà "per persona da nominare".

Le spese di cancellazione sono a carico del ricavo della vendita. 

Non si può rinunziare all'aggiudicazione. In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto.

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